L’INPS fornisce utili indicazioni sulla domanda di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo per i cittadini in situazioni di morosità incolpevole.
Si tratta di un regolamento creato appositamente dall’INPS per l’erogazione dei mutui ipotecari, entrato in vigore a maggio 2020. Consente, nei casi di morosità incolpevole, di presentare domande di:
Le domande risultano esaminate e valutate da un’apposita Commissione: scopriamo tutto quello che serve sapere sull’argomento.
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Possono presentare le domande i mutuatari in situazioni di morosità incolpevole, iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Il Regolamento prevede, da parte di INPS, la costituzione di una Commissione chiamata a valutare le domande di:
In entrambi i casi le domande devono essere presentate da mutuatari in situazioni di morosità incolpevole e segnalate alla Direzione provinciale INPS competente.
La Commissione opera secondo le seguenti modalità:
Non è prevista valutazione per le domande presentate da mutuatari non morosi.
L’articolo 22, comma 3, del Regolamento stabilisce la risoluzione del contratto di mutuo e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo del credito, in caso di mancato pagamento:
Di conseguenza, le domande di valutazione vanno presentate alla Direzione provinciale competente nel periodo compreso tra la scadenza della prima rata di mutuo non versata e i 60 giorni successivi alla scadenza della seconda rata non versata.
Se presentate entro i termini previsti, la Commissione può esaminare anche:
La Commissione non potrà esaminare una richiesta di rinegoziazione successiva a quella di sospensione.
L’accoglimento della sospensione determina, infatti, la cessazione della morosità e la Commissione non può essere chiamata a valutare la rinegoziazione.
La domanda può essere presentata, previo accesso con credenziali all’apposito servizio, nei seguenti casi:
Le spese devono essere state sostenute, però, entro due anni dall’istanza di sospensione dell’ammortamento o di rinegoziazione del mutuo;
La Commissione può valutare ulteriori casi di morosità incolpevole, quando comportano una comprovata e oggettiva riduzione della capacità reddituale familiare.
Le domande di sospensione e rinegoziazione devono essere presentate alla Direzione provinciale INPS competente.
La Direzione, a sua volta, le invierà alla Commissione valutatrice (secondo ex art. 19, comma 4, del Regolamento) per la concessione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, presso la Direzione centrale Credito e Welfare.
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it